Settembre 11, 2014

STEVIA REBAUDIANA: SITUAZIONE LEGISLATIVA OGGI

La Stevia rebaudiana, nota fin dall’antichità dalle popolazioni indigene del sud America, già utilizzata come sostanza dolcificante, iniziò ad essere conosciuta anche nel resto del mondo grazie al botanico Moises Bertoni, direttore della Facoltà di Agraria di Asuncion in Paraguay,che nel 1899 ne diede una prima descrizione botanica.

 

Venne esportata in Europa, per la prima volta nel 1943 e, più precisamente nel Regno Unito dove iniziarono a coltivarla, senza alcun successo. Fu solo nel 1968 quando venne esportata in Giappone, che la sua coltivazione portò risultati positivi e le colture di Stevia si diffusero in tutto il mondo, in particolare nel sud est-asiatico.
Col passare degli anni la Stevia rebaudiana acquistò sempre più interesse economico, poiché molti ne vedevano un’alternativa efficace nel mondo degli edulcoranti artificiali, contenendo al suo interno sostanze con un potere dolcificante dalle 40 alle 300 volte superiore al saccarosio e del tutto naturali e completamente acaloriche.

Come scrisse Bertoni: “Ponendo sulla bocca una piccola parte di foglia o rametto ci si sorprende della strana ed estrema dolcezza contenuta in esse. Un frammento della foglia, solamente un piccolo frammento, è sufficiente per rendere la bocca dolce per un’ora; poche, piccole foglie sono sufficienti per dolcificare una forte tazza di caffè o tè”.

 

 

Nonostante le grandissime proprietà e potenzialità di questa pianta, non ebbe vita facile dal punto di vista legislativo.

A partire dagli anni ’80 la Stevia iniziò a stimolare interesse per le grandi industrie alimentari statunitensi e quando debuttò nel mercato americano non fu vista di buon occhio dalle lobby dell’industria alimentare che ne vedevano, invece, un potenziale pericolo.

Nel 1987 la FDA (Food and Drugs Administration) la bandì come prodotto alimentare e non concesse nemmeno di farla rientrare tra i GRAS (Generally Raccomended As Safe), nonostante l’esistenza di dati storici e scientifici relativi alla sua sicurezza. In questo modo la Stevia venne collocata sotto la categoria di “additivi alimentari” i quali, prima di essere ammessi nel mercato devono essere sottoposti a uno studio scientifico.
Nel 1994 la DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act) consentì l’importazione della pianta di Stevia e dei suoi estratti, negli Stati Uniti, dove potevano essere commercializzati a condizione che fossero etichettati come “integratori dietetici”. A tutt’oggi tali integratori non possono più essere classificati come “additivi alimentari” e quindi non devono più essere sottoposti all’intensa sperimentazione richiesta per tali sostanze.

Nel Dicembre del 2008 Negli Stati Uniti, la FDA ha ammesso la sostanza rebaudioside-A, sostanza estratta dalla foglia di Stevia, come edulcorante.
In Canada, ne è ancora vietato l’utilizzo come edulcorante o additivo alimentare, mentre è consentito commercializzarla come prodotto naturale per uso privato o come integratore alimentare.

 

 

Nel frattempo, in Europa, nel 1997 veniva richiesta al Scientific Comittee on Food (SCF) della Commissione Europea, l’immissione sul mercato di “Stevia reubadiana Bertoni piante e foglie essiccate” come nuovo prodotto e nuovo ingrediente alimentare (Novel food).

La richiesta, però,venne respinta e nel 2000 la Commissione Europea a norma del regolamento UE 258/97 (regolamento Novel Food) ne bloccò l’autorizzazione di immissione nel mercato europeo, per mancanza di dati che ne provassero la sicurezza alimentare.

La pianta, quindi, non può essere commercializzata, né come alimento o ingrediente alimentare, né come edulcorante: ne è consentita la sola vendita come pianta ornamentale.
Nel 2004 il JECFA, comitato internazionale di esperti scientifici, amministrato congiuntamente dalla FAO (Food and Agricolture Organization) e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) dichiararono la completa innocuità della Stevia rebaudiana e dei suoi estratti, per la salute umana.

Tuttavia, tale raccomandazione non ebbe alcun valore per l’approvazione della commercializzazione della pianta da parte dell’Unione Europea.

Una buona notizia si ebbe nel 2009 quando il governo francese, approvò l’utilizzo di dolcificanti a base di Stevia, aprendo ufficialmente il mercato dell’UE a prodotti contenenti questo dolcificante naturale: anche i paesi membri, infatti,poterono beneficiare di tale approvazione per un periodo limitato di due anni, sebbene fosse necessaria una approvazione scientifica dell’ Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Nel 2010 l’ EFSA valutò la sicurezza dei glicosidi steviolici, e ne stabilì i livelli massimi di utilizzo. (The EFSA journal (2010); 8(4):1537).
Con il regolamento CE 1131/2011 l’Unione Europea ha inserito la Stevia rebaudiana Bert. come pianta utilizzabile per l’estrazione di dolcificanti ipocalorici naturali; il regolamento stabilisce le modalità di impiego dell’estratto delle foglie e i limiti di utilizzo. L’utilizzo della pianta come ingrediente per tè, infusioni di frutti e tisane da consumare tal quale invece, e stato aggiornato dalla Commissione europea (DG for Health and Food Safety) che ha modificando lo status di Stevia rebaudiana nel catalogo dei novel food. 

 

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